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Sez. 3, Sentenza n. 4422 del 07/02/1996 Ud. (dep. 03/05/1996) Rv. 204884 - 01

Acque | Tutela delle acque dall'inquinamento - Titolare dell'impresa - Ipotesi di delega - Responsabilità del delegato - Casi.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204884-01

Acque

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, se la norma penale prevede un reato che è proprio del titolare dell'impresa (in qualunque modo egli sia indicato nella norma medesima), anche in caso di delega ad altri delle sue funzioni, il titolare non si spoglia delle responsabilità, poiché l'obbligo originario si trasforma in obbligo di garanzia, ed egli risponde a norma dell'art. 40 cod. pen. ammenoché nessuna colpa gli sia addebitabile. Se invece la norma penale pone il reato a carico di chiunque, trovandosi in una certa situazione, ometta il comportamento dovuto o compia l'azione vietata, l'obbligo di osservare il precetto penale incombe allora a chi esercita determinate funzioni e dunque al delegato. Ne consegue che, nel caso di reato per il quale il conferimento di delega comporta che esso non sia attribuibile al titolare, quest'ultimo va esente da responsabilità a condizione che la delega sussista e che il delegato sia stato posto in condizione di osservare il precetto penale.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)