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Sez. 3, Sentenza n. 2078 del 07/05/1996 Cc. (dep. 20/06/1996) Rv. 206811 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Tutela dall'inquinamento - Titolare di insediamento produttivo - Che consegni quale rifiuto dopo eventuale stoccaggio il refluo ad impresa di autospurgo - Con apposito accordo a "smaltirlo" - Scarico indiretto soggetto ad autorizzazione ai sensi della legge Merli - Esclusione - Conferimento di rifiuti speciali allo stato liquido - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206811-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui il titolare di insediamento produttivo, dopo l'eventuale stoccaggio del refluo, lo consegni quale "rifiuto" ad un terzo - impresa di autospurgo - perché provveda, con apposito accordo contrattuale, a "smaltirlo" (direttamente o indirettamente), anche se il conferente è in grado di sapere sul piano documentale (grazie al contratto con il terzo; il registro di carico e scarico; il formulario di identificazione, ex art. 18 del decreto n. 915 del 1982, ecc.) quali saranno le specifiche modalità di tale smaltimento (impianto di depurazione; trattamento e confinamento finale in discarica; innocuizzazione e/o riutilizzo dell'effluente, senza alcun rilascio o con rilascio parziale e simili), non si può parlare, a seguito dell'introdotta normativa sui rifiuti, di "scarico indiretto" soggetto ad autorizzazione ai sensi della legge Merli, ma di "conferimento" di rifiuti speciali (o, se del caso, tossici e nocivi) allo stato liquido, a terzi che si obbligano, previa autorizzazione espressa, a compiere determinati atti (o fasi) del loro smaltimento. (Nella specie la S.C. ha osservato che, ai fini del controllo pubblico della movimentazione e rilascio finale di tale "effluente" (che è stato inserito nel flusso e dunque nel regime giuridico dei rifiuti), il produttore di esso, non provvedendo direttamente né indirettamente alla sua immissione nei corpi ricettori, non è sottoposto all'autorizzazione, secondo la legge n. 319 del 1976 ed è altresì esonerato da quella prevista dal d.P.R. n. 915 del 1982 (in quanto il "conferimento" del suo affluente - da qualificare rifiuto - non rientra nelle fasi sottoposte ad autorizzazione, ex artt. 1 e 6 del decreto), purché egli accerti il possesso, da parte dello smaltitore, affidatario delle sue acque di rifiuto, dell'autorizzazione in base al citato d.P.R. n. 915 del 1982).

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)