Sez. 3, Sentenza n. 3422 del 24/11/1971 (Rv. 355000 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITA DEL FALSUS PROCURATOR - CONDIZIONI - COLPA DEL TERZO - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL FALSUS PROCURATOR.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITA DEL FALSUS PROCURATOR - CONDIZIONI - COLPA DEL TERZO - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL FALSUS PROCURATOR.*
Per aversi responsabilita del falso procuratore il quale abbia indotto un terzo a contrattare confidando nella validita del contratto da lui concluso in nome di altri senza averne i poteri, occorre che il convincimento del terzo sia frutto di errore immune da colpa. L'Onere di provare che il terzo e stato in colpa incombe bensi al falsus procurator, ma tale Onere puo ritenersi adempiuto quando gia emergano dalle risultanze della causa i fatti che dimostrano la colpa stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)