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Sez. 3, Sentenza n. 3422 del 24/11/1971 (Rv. 355000 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITA DEL FALSUS PROCURATOR - CONDIZIONI - COLPA DEL TERZO - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL FALSUS PROCURATOR.*
Stato
decisa il 1971-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355000-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITA DEL FALSUS PROCURATOR - CONDIZIONI - COLPA DEL TERZO - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL FALSUS PROCURATOR.*

Per aversi responsabilita del falso procuratore il quale abbia indotto un terzo a contrattare confidando nella validita del contratto da lui concluso in nome di altri senza averne i poteri, occorre che il convincimento del terzo sia frutto di errore immune da colpa. L'Onere di provare che il terzo e stato in colpa incombe bensi al falsus procurator, ma tale Onere puo ritenersi adempiuto quando gia emergano dalle risultanze della causa i fatti che dimostrano la colpa stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)