Sez. 2, Sentenza n. 1292 del 21/06/1965 (Rv. 312473 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PLURILATERALE - NOZIONE - CONTRATTI DI SCAMBIO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PLURILATERALE - NOZIONE - CONTRATTI DI SCAMBIO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE.*
A caratterizzare la categoria dei contratti plurilaterali, a cui deve essere applicata la disciplina prevista dagli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 cod.civ., il dato rilevante non e costituito dal numero dei partecipanti maggiore di due, ma dall'essere le prestazioni di ciascuno di essi dirette al conseguimento di uno scopo comune, per modo che i contratti stessi mettano capo alla Costituzione e organizzazione di una comunione di interessi. Nella predetta categoria non possono, quindi, farsi rientrare i contratti di scambio, a prestazioni corrispettive, in cui la prestazione dell'un contraente e compiuta esclusivamente per la soddisfazione dell'interesse dell'altro ed in cui esulano, pertanto, quel perseguimento dello scopo comune e quella comunione di interessi che caratterizzano il contratto plurilaterale. (V. 4184/54, 1350/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1420
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)