Sez. 2, Sentenza n. 1592 del 10/03/1980 (Rv. 405171 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PLURILATERALE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO PLURILATERALE - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - PRELIMINARE DI VENDITA - CONTRATTO PRELIMINARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PARTE PROMITTENTE VENDITRICE COSTITUITA DA DUE PERSONE - ANNULLAMENTO DEL VINCOLO ASSUNTO DA UNO DEI CONTRAENTI - ESTENSIONE O MENO ALL'INTERO CONTRATTO - DISCIPLINA EX ART 1446 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - EX ART 1419 COD CIV - APPLICABILITA - ACCERTAMENTI CONSEGUENTI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PLURILATERALE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO PLURILATERALE - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - PRELIMINARE DI VENDITA - CONTRATTO PRELIMINARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PARTE PROMITTENTE VENDITRICE COSTITUITA DA DUE PERSONE - ANNULLAMENTO DEL VINCOLO ASSUNTO DA UNO DEI CONTRAENTI - ESTENSIONE O MENO ALL'INTERO CONTRATTO - DISCIPLINA EX ART 1446 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - EX ART 1419 COD CIV - APPLICABILITA - ACCERTAMENTI CONSEGUENTI.*
Il contratto plurilaterale, cui e applicabile la disciplina degli artt 1420, 1446, 1459 e 1466 cod civ, e caratterizzato dallo scopo comune di tutti coloro che vi partecipano, per modo che non rientrano nella predetta categoria, ancorche una parte contraente sia costituita da piu persone intervenute nel contratto e rappresentanti un unico centro di interessi, i contratti di scambio con prestazioni corrispettive, in cui la prestazione di un contraente e compiuta esclusivamente per la soddisfazione dell'interesse dell'altro. Ne deriva che nell'ipotesi di preliminare di vendita in cui la parte promittente venditrice sia costituita da due persone (anche se ognuna di esse titolare di un distinto diritto sullo stesso oggetto) per stabilire se l'annullamento del vincolo assunto da uno dei contraenti si estenda o meno all'intero contratto, la norma da applicare e non gia l'art 1446 cod civ, sebbene l'art 1419 cod civ (dettato per l'ipotesi di nullita ma applicabile anche in caso di annullamento) occorrendo percio accertare non se la partecipazione del soggetto riguardo al quale l'annullamento e stato pronunciato doveva ritenersi essenziale allo scopo che le parti intendevano realizzare come nei contratti plurilaterali, bensi se i contraenti lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dall'annullamento. (V 1292/65, mass n 312473).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1446
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)