Sez. 1, Sentenza n. 739 del 15/03/1966 (Rv. 321476 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - RIGETTO IMPLICITO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - RIGETTO IMPLICITO.*
L'ammissione di una consulenza tecnica rientra nel sovrano apprezzamento del giudice di merito, il quale non e tenuto a motivare esplicitamente il rigetto della relativa richiesta allorche dal complesso delle argomentazioni adottate a conforto della decisione risulti che le altre prove acquisite ed esaminate siano sufficienti a giustificare la decisione stessa. (Cfr 2721'64; 2817'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)