Sez. 4, Sentenza n. 10434 del 19/06/1997 Ud. (dep. 18/11/1997) Rv. 209075 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | In Genere - Dispositivi di sicurezza - Insufficienza dei dispositivi installati rispetto ad eventi prevedibili - Obbligo dell'imprenditore di adeguamento.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro il comportamento del lavoratore può definirsi abnorme e pertanto imprevedibile quando si risolve in un atto assolutamente incompatibile con la natura e gli scopi della macchina come, ad esempio, nel caso in cui si serva della macchina per gioco. Rientra invece nella natura delle cose, ed è pertanto prevedibile, che un pulsante collocato vicino ad un altro possa essere pigiato per errore o per distrazione durante la lavorazione. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a munire la macchina di idonei dispositivi di protezione o segregazione, o, nel caso ciò non sia possibile, a modificarla non essendo concepibile che una macchina sia riconosciuta pericolosa e che la si lasci lavorare confidando che non si verifichino incidenti. (Nella fattispecie l'incidente si era verificato per l'errore commesso da un altro operaio e dallo stesso infortunato; il primo aveva azionato il pulsante di "marcia indietro" anziché quello di "marcia avanti", posto accanto, ed il secondo aveva afferrato il nastro di gomma senza attendere che fosse debitamente sceso).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)