Sez. 4, Sentenza n. 12115 del 03/06/1999 Ud. (dep. 22/10/1999) Rv. 214998 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Comportamento anomalo del lavoratore - Causa sufficiente da sola a cagionare l'evento - Requisiti - Indicazione - Esorbitanza - Comportamento avventato posto in essere nello svolgimento del lavoro affidato - Differenza - Fattispecie: uso di carrello elevatore destinato alla merce anziché di apposita scala.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento deve essere assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che è proprio (come nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro); un tale risultato non può invece riconoscersi al comportamento pur avventato, negligente, o disattento che il lavoratore pone in essere mentre svolge il lavoro affidatogli, trattandosi di un comportamento connesso all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e pertanto non imprevedibile. (Fattispecie in cui è stato ritenuto comportamento avventato ma non esorbitante l'uso di un muletto, anziché di apposita scale, per farsi alzare ad una altezza di cinque metri per svolgere il lavoro affidato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)