Sez. 5, Sentenza n. 1991 del 18/11/1980 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147980 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - SOCIETA DI FATTO - RESPONSABILITA DI TUTTI I SOCI - ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DELLA TENUTA DEI LIBRI A UN TERZO O AD UNO DEI SOCI - IRRILEVANZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - SOCIETA DI FATTO - RESPONSABILITA DI TUTTI I SOCI - ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DELLA TENUTA DEI LIBRI A UN TERZO O AD UNO DEI SOCI - IRRILEVANZA.*
Tutti i soci di una societa di fatto dichiarati falliti possono essere chiamati a rispondere del reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta dei libri contabili, anche quando si siano disinteressati dell'amministrazione dell'impresa e di essa si sia esclusivamente occupato un terzo o uno dei soci. Cio perche, avendo tutti indistintamente il potere di amministrazione, sono egualmente tenuti all'osservanza degli obblighi di legge e quindi ad esercitare la necessaria vigilanza sulla persona incaricata di tenere le scritture.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)