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Sez. 5, Sentenza n. 13601 del 28/06/1989 Ud. (dep. 12/10/1989) Rv. 182254 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - IPOTESI COLPOSA - NOZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 5 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182254-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - IPOTESI COLPOSA - NOZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 5 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*

Ai fini della configurabilità dell'art. 217 legge fallimentare la colpa va intesa come violazione del dovere di diligenza, al quale è tenuto - per gli aspetti organizzativi di natura sia tecnica che amministrativa - colui che pretende di esercitare professionalmente attività di impresa di qualsiasi tipo e natura, che deve essere svolta secondo le regole più comuni di conduzione economica. L'Obbligo dell'imprenditore si concreta oltre che nella scelta della persona incaricata, anche nella vigilanza sulla puntuale esecuzione degli adempimenti prescritti. Nè vale il richiamo all'art. 5 cod. pen., poiché l'imprenditore, per quanto modesto e di scarsa cultura, deve possedere quel minimo di professionalità, che non gli può assolutamente fare ignorare quale sia il contenuto effettivo e sostanziale dell'Obbligo circa la tenuta dei libri e delle scritture contabili. (V mass n 147980; (Conf mass n 114499).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)