Sez. 3, Sentenza n. 8871 del 19/08/1991 (Rv. 473530 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Diritto di riscatto - Esercizio - Forma e modalità.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto
Il diritto di riscatto previsto in materia agraria dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, integrando un diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, "ex lege", l'acquisto del fondo a favore del retraente, con la conseguenza che tale dichiarazione può essere effettuata, oltre che con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto al riscatto, anche al di fuori del processo, con qualsiasi atto - ricevuto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita - con il quale il titolare di tale diritto comunichi per iscritto all'acquirente la sua volontà di riscattare il fondo.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)