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Sez. 3, Sentenza n. 10826 del 04/12/1996 (Rv. 502228 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Assoggettabilità a prescrizioni del diritto - Esclusione - Esercizio del medesimo nel termine di decadenza - Effetti - Conversione del diritto di riscatto in diritto di proprietà.
Stato
decisa il 1996-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502228-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

Il diritto di riscatto agrario non è suscettibile di prescrizione, perché, se non viene meno per l'inutile decorso del termine di decadenza cui è assoggettato, si esaurisce per effetto del suo stesso esercizio, che consente in un'unica manifestazione unilaterale recettizia di volontà(reinseribile anche nella citazione introduttiva del giudizio inteso a far valere il diritto medesimo), la quale, ove sussistano i requisiti della prelazione, determina istantaneamente il subingresso del retraente nella stessa posizione contrattuale e giuridica del retrattato, convertendo il diritto di riscatto in diritto di proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)