Sez. 4, Sentenza n. 2874 del 07/11/1997 Cc. (dep. 03/12/1997) Rv. 209249 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DETERMINAZIONE DELLA PENA | Attenuante del danno di speciale tenuità - Applicabilità - Rilievo anticipato - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DETERMINAZIONE DELLA PENA
In tema di determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari, va attribuito alla sola attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il rilievo anticipato di incidere sulla determinazione della pena edittale ai fini di stabilire le condizioni di applicabilità delle misure stesse sin dal loro momento genetico. Così che se un reato risulta circostanziato dal danno lieve, questa eventualità deve essere considerata, sin da momento applicativo della misura, nella sua valenza astratta, riduttiva della pena edittale al fine di stabilire se sia consentita l'applicazione della misura stessa a seconda che la diminuzione - operata nel minimo - faccia (o meno) scendere la pena edittale al di sotto della soglia di applicabilità normativamente stabilita nell'art. 280 comma secondo cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)