Sez. 6, Sentenza n. 4235 del 16/12/1999 Cc. (dep. 07/03/2000) Rv. 216505 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Intervenuta sentenza di primo grado - Diversa qualificazione del fatto - Reato di minore gravità - Riferimento al reato ritenuto in sentenza per la verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità della custodia - Necessità - Condizioni - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
Ai fini della verifica delle condizioni alle quali l'art. 280 cod. proc. pen. subordina l'applicazione, e quindi il mantenimento, di una misura coercitiva personale, occorre fare riferimento, dopo una sentenza di condanna, alle statuizioni della sentenza stessa. Nella ipotesi in cui il giudice, con detta sentenza, qualifichi differentemente il fatto contestato, inquadrandolo in una figura criminosa diversa meno grave, è a tale nuova qualificazione che deve aversi riguardo per verificare se permangano le condizioni di applicabilità della misura. Ugualmente deve affermarsi se vengano riconosciute circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale (art. 278 cod. proc. pen.). Viceversa, non assumono alcun rilievo le statuizioni della sentenza di condanna che attengono esclusivamente alla pena, quali la possibile concessione di attenuanti (diverse da quelle dell'art. 62, n. 4, cod. pen.) e il giudizio di comparazione tra queste e le aggravanti ritenute sussistenti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)