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Sez. 2 - , Ordinanza n. 14105 del 23/05/2023 (Rv. 667958 - 01)

ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' DEGLI ENTI PUBBLICI - IN GENERE | Immobile di proprietà di un comune - Di interesse storico, artistico ed archeologico - Applicazione del regime del demanio pubblico - Apposizione del vincolo - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze in tema di usucapibilità.
Stato
decisa il 2023-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667958-01

ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' DEGLI ENTI PUBBLICI - IN GENERE

L'immobile di proprietà di un Comune che, sebbene non iscritto nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, della l.n. 1089 del 1939, sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico, con la conseguenza che non può essere sottratto alla propria destinazione, né può essere oggetto di usucapione, indipendentemente dal momento in cui sia apposto il vincolo, atteso che quest'ultimo ha una mera efficacia dichiarativa, volta ad attestare in capo all'immobile una prerogativa già esistente.

Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 4 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)