diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12727 del 21/06/2016 (Rv. 640258 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Danni a coltivazioni nel territorio emiliano-romagnolo provocati da caprioli - Appartenenza di questi ultimi alla "fauna cacciabile" - Responsabilità degli enti venatori ex art. 43 l.r. Emilia-Romagna n. 8 del 1994 - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640258-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE

La responsabilità per danni provocati da animali selvatici deve essere imputata all'ente cui siano stati affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sicché si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un "nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa. Ne consegue che per i danni a coltivazioni nel territorio emiliano-romagnolo provocati da caprioli, rispondono le aziende venatorie di cui all'art. 43 della l.r. Emilia-Romagna n. 8 del 1994 trattandosi di animali "cacciabili", mentre le Province sono responsabili dei danni provocati nell'intero territorio da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 15/02/1994 num. 8 art. 43, Legge Reg. Emilia-Romagna 15/02/1994 num. 8 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)