Sez. 3, Sentenza n. 26197 del 06/12/2011 (Rv. 620678 - 01)
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE | Flora e fauna - D.lgs. n. 267 del 2000 - Regioni e Province - Esercizio delle funzioni amministrative - Zone intercomunali o afferenti all'intero territorio provinciale - Delega in favore della provincia - Danni arrecati da animali selvatici - Responsabilità dell'ente delegato ex art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE
Posto che l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e di fauna, nei profili che afferiscano a zone intercomunali o all'intero territorio provinciale, spetta, in via di principio, alle Province, ai sensi dell'art. 19, lettera e) e f) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che dette funzioni devono, però, essere organizzate dalla Regione, titolare delle relative potestà, per l'affermazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in relazione ai danni provocati da animali selvatici, si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un "nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa. (Fattispecie relativa a risarcimento dei danni cagionati da istrici in una piantagione di iris e fresie nel territorio della Regione Calabria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 19, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 17/05/1996 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)