Sez. 1, Sentenza n. 932 del 07/02/1984 (Rv. 433139 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - CRITERI.*
In tema di imposta complementare, qualora l'ufficio ritenga di poter procedere, ai sensi dell'art. 137 del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, all'accertamento sintetico di un reddito complessivo adeguato a quello rilevato dal tenore di vita del contribuente, ovvero anche da circostanze o da elementi di fatto espressivi di disponibilità di reddito, non può assumere a base dell'accertamento medesimo fatti costitutivi di redditi reali specificamente e precisamente accertabili, che possono giustificare una rettifica analitica dei redditi dichiarati (nella specie, si trattava di possesso di una certa quantità di titoli azionari), ma deve invece accertare le circostanze e i fatti-indici che, provando un certo ammontare di spese, presuppongono la disponibilità di un reddito complessivo spendibile superiore a quello accertabile analiticamente. (Conf 2343/82, mass n 420230).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)