Sez. 1, Sentenza n. 2343 del 17/04/1982 (Rv. 420230 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - CRITERI - ELEMENTI RIVELATORI DEL REDDITO COMPLESSIVO - FATTI - INDICI - UTILIZZABILITÀ INSIEME CON IL RISULTATO RAGGIUNTO IN VIA ANALITICA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - CRITERI - ELEMENTI RIVELATORI DEL REDDITO COMPLESSIVO - FATTI - INDICI - UTILIZZABILITÀ INSIEME CON IL RISULTATO RAGGIUNTO IN VIA ANALITICA - ESCLUSIONE.*
Qualora l'ufficio ritenga di poter procedere all'accertamento sintetico, a norma dell'art. 137 d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (T.U. Imposte dirette), di un reddito complessivo adeguato a quello rilevato dal tenore di vita del contribuente, ovvero anche da circostanze o da elementi di fatto espressivi di disponibilità di reddito, non può assumere come elemento rivelatore del reddito complessivo che intende accertare sinteticamente il possesso di specifici redditi (dichiarati o accertati d'ufficio), ma deve invece accertare i fatti e le circostanze, cioè i fatti-indici, che, provando un certo ammontare di spese presuppongono la disponibilità di un reddito complessivo spendibile superiore a quello accertabile analiticamente e proporzionato all'entità delle erogazioni complessivamente effettuate dal contribuente. Pertanto, il tenore di vita risultante da fatti-indici o gli altri elementi di fatto e le circostanze che consentono di presumere un reddito complessivo maggiore di quello accertabile attraverso il reddito o il cumulo dei redditi la cui fonte sia stata denunciata o accertata d'ufficio, non possono essere utilizzati a quel fine insieme con il risultato raggiunto in via analitica in cui è emersa l'incongruenza attraverso la dimostrata maggiore capacità tributaria del contribuente, proprio perché possono essere considerati significativi soltanto quando siano dimostrativi di un reddito superiore a quello accertabile analiticamente, restando altrimenti assorbiti da quel risultato, nei cui limiti sono privi di significato perché giustificati. (Conf 5336/81, mass n 416076, 416077).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)