Sez. 1, Sentenza n. 11594 del 11/09/2001 (Rv. 549227 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Atti previsti dal primo comma dell'art. 67 della legge fall. - Vittorioso esperimento dell'azione da parte della curatela - Obbligazione restitutoria pecuniaria - Natura - Obbligazione di valuta e non di valore - Fondamento - Fattispecie in tema di mandato a riscuotere credito in funzione satisfattiva di credito del mandante.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Poiché anche in ipotesi di esperimento dell'azione revocatoria per i casi di cui al primo comma dell'art. 67 della legge fall. non diversamente che per quelli di cui al secondo comma della stessa norma, l'atto contro il quale viene esperita la revocatoria è originariamente valido ed efficace e solo a seguito dell'accoglimento della revocatoria, in ragione della natura di azione costitutiva di quest'ultima, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito, diviene privo di effetti nei confronti della massa fallimentare, l'obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria stessa, in dipendenza della natura dell'atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore ma un debito di valuta (in accoglimento di tale principio la Suprema Corte ha cassato senza rinvio, decidendo nel merito con il rigetto del relativo capo di domanda, la sentenza d'appello che, con riferimento al vittorioso esperimento di una revocatoria avverso un mandato a riscuotere una somma determinata, al fine dell'utilizzazione della somma riscossa per estinguere un debito del mandante, aveva considerato di valore il debito restitutorio verso la massa nel presupposto dell'illiceità dell'atto revocato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge Falliment. art. 67 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)