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Sez. 1, Sentenza n. 887 del 18/01/2006 (Rv. 589739 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Atti previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 67 legge fall. - Vittorioso esperimento dell'azione revocatoria - Obbligazione restitutoria pecuniaria - Natura - Debito di valore - Configurabilità - Esclusione - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze in ordine alla decorrenza degli interessi e alle condizioni per il riconoscimento del maggior danno.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589739-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Poiché in ipotesi di esperimento dell'azione revocatoria per i casi di cui al primo comma dell'art. 67 della legge fall., come per quelli di cui al secondo comma dello stesso decreto, l'atto contro il quale viene esperita la revocatoria è originariamente valido ed efficace e solo a seguito dell'accoglimento della revocatoria, in ragione della natura di azione costitutiva di quest'ultima, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito, diviene privo di effetti nei confronti della massa fallimentare, l'obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria stessa, in dipendenza della natura dell'atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta. Ne consegue che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla domanda giudiziale, e il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di danaro, oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)