diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1438 del 11/02/1998 (Rv. 512512 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Presupposto - Carenza di organico presso l'unità produttiva di destinazione - Onere probatorio del datore di lavoro - Prova delle cause determinanti detta carenza - Estinzione.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512512-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Con riferimento al disposto dell'art. 2103 cod. civ., che condiziona il trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra all'esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il datore di lavoro non assolve all'onere, posto a suo carico, di provare tale presupposto mediante la dimostrazione dell'esigenza di sopperire ad una carenza di organico esistente presso un'unità produttiva, ma deve comprovare altresì le cause che hanno determinato la vacanza del posto, dovendo anche esse derivare dalle esigenze oggettive considerate dalla legge; non si può infatti ammettere che il datore di lavoro arbitrariamente determini la vacanza stessa per poi invocarla al fine di giustificare l'esercizio del potere di trasferire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)