Sez. 5 - , Sentenza n. 55829 del 08/10/2018 Ud. (dep. 12/12/2018) Rv. 274623 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Prova contraria - Specificità della richiesta - Indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame e delle generalità dei testi - Necessità - Fattispecie.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
In tema di prova contraria, la parte che ne faccia richiesta deve specificare i fatti oggetto delle prove a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un riferimento generico alle prove a discarico indicate nella lista depositata. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto della richiesta di ammissione di prova contraria avanzata dalla difesa senza l'indicazione del nominativo e della qualità dei testimoni di cui si chiedeva l'ammissione e senza la specificazione dei capitoli della prova dedotta dal pubblico ministero sui quali veniva richiesto il loro esame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)