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Sez. 6, Sentenza n. 26048 del 17/05/2016 Ud. (dep. 22/06/2016) Rv. 266976 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Termine per il deposito della lista testimoniale - Riferibilità alla prova contraria - Esclusione - Specifica richiesta - Necessità - Generico riferimento alle prove a discarico indicate in lista - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266976-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI

Il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la prova contraria; è tuttavia necessario, a tal fine, che la parte faccia specifica richiesta di prova contraria sui fatti oggetto delle prove a carico, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)