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Sez. 1, Sentenza n. 9992 del 25/11/1994 (Rv. 488810 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura generale ad "litem" - Provenienza da un ente - Imputabilità all'ente medesimo anche in futuro - Ammissibilità - Organo procedente al rilascio della procura - Sostituzione al momento dell'inizio del procedimento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488810-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La procura generale ad litem, espressamente prevista dall'art. 83, comma secondo, cod. proc. civ., se proveniente da un ente e, per esso, all'epoca da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata. Infatti l'atto pubblico, una volta che sia stato legittimamente emesso, non è più atto di un organo, bensì dell'ente in cui il primo si immedesima in base al cd. rapporto organico, senza che rilevi che tale organo non sia più esistente al momento dell'inizio del procedimento in cui si utilizza l'atto pubblico, in quanto sostituto da un organo diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)