Sez. 3, Sentenza n. 1524 del 05/03/1984 (Rv. 433610 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - FATTISPECIE - OPPOSIZIONE IN RELAZIONE ALLO AVVENUTO PIGNORAMENTO DI MOBILI RINVENUTI IN LUOGHI DIVERSI DI QUELLI INDICATI NELL'ART. 513 COD. PROC. CIV..*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - FATTISPECIE - OPPOSIZIONE IN RELAZIONE ALLO AVVENUTO PIGNORAMENTO DI MOBILI RINVENUTI IN LUOGHI DIVERSI DI QUELLI INDICATI NELL'ART. 513 COD. PROC. CIV..*
L'opposizione proposta dal debitore esecutato, per sostenere che il pignoramento sia stato effettuato su beni mobili rinvenuti non in luoghi a lui appartenenti, come prescritto dall'art. 513 cod. proc. civ., bensì in immobili di proprietà altrui, integra una opposizione agli Atti esecutivi, e, come tale, spetta funzionalmente alla cognizione del pretore in qualità di giudice dell'esecuzione mobiliare, in quanto non è diretta a contestare il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione, né la pignorabilità dei beni staggiti, ma si traduce nella denuncia di irregolarità di un atto del processo esecutivo. (V 4818/82, mass n 422810).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)