Sez. T, Ordinanza n. 3822 del 14/02/2025 (Rv. 674095-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - Esenzione - Onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU
In tema di IMU, l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008), prevista dall'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nella formulazione modificata dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, poiché l'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, la prevede solo per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST., DM min. ITR 22/04/2008
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)