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Sez. T, Ordinanza n. 3824 del 14/02/2025 (Rv. 673872-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Esenzione IMU - Alloggi IACP - Limiti - Nozione di alloggio sociale - Parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008 - Onere della prova a carico del contribuente - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673872-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IMU, l'esenzione fiscale - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza delle caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell'onere probatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tutti gli alloggi Iacp rientrano in detta categoria.

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, DM min. ITR 22/04/2008

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)