Sez. L, Sentenza n. 13438 del 02/12/1999 (Rv. 531766 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Regime precedente alla legge n. 223 del 1991 - Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare - Previa comunicazione alle organizzazioni sindacali o ai lavoratori da parte dell'azienda - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale - nel regime vigente prima della legge n. 223 del 1991 - sono sindacabili soltanto la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori colpiti dal provvedimento espulsivo, la sussistenza o meno della crisi aziendale, l'esistenza o meno di fonti collettive applicabili, l'espletamento o meno delle procedure di conciliazione, ma non anche la mancata previa comunicazione alle organizzazioni sindacali o ai lavoratori da parte dell'azienda dei criteri di scelta che il datore di lavoro intende seguire.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)