Sez. L, Sentenza n. 2165 del 11/03/1997 (Rv. 502949 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Momento di determinazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta "ex" legge n. 223 del 1991 - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Contenuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
A norma del combinato disposto degli artt. 4, comma nono, e quinto, comma terzo, della legge 23 luglio 1991 n. 223, la determinazione delle modalità di applicazione concreta dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità può essere fatta anche dopo le fasi della consultazione sindacale e dell'esame dinanzi all'Ufficio provinciale del lavoro, ma deve logicamente precedere la comunicazione del recesso ai singoli lavoratori, a pena di inefficacia dello stesso, atteso che, contestualmente a tale comunicazione, le suddette modalità devono essere portate a conoscenza di soggetti indicati nell'art. 4, comma nono, citato. Ove venga contestata, da parte del lavoratore licenziato, la mancata osservanza dei criteri di scelta, contestazione che presuppone anche quella della rituale adozione degli stessi, incombe sul datore di lavoro l'onere di indicare e di provare le circostanze di fatto poste alla base dell'applicazione dei criteri di scelta adottati.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)