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Sez. 5, Sentenza n. 8431 del 12/05/1978 Ud. (dep. 26/06/1978) Rv. 139508 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - APPLICABILITA AL SOLO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1978-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139508-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - APPLICABILITA AL SOLO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.*

L'art 519 cod proc pen non consente di estendere al giudizio di appello la disposizione dell'art 102 cod proc pen, dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado. Pertanto il giudice di appello non puo revocare la condanna al risarcimento dei danni ed alle spese per il fatto che la parte civile non sia comparsa nel giudizio di gravame. (Conf mass n 114744).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)