Sez. 6, Sentenza n. 788 del 31/03/1970 Ud. (dep. 27/06/1970) Rv. 114744 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA -SI RIFERISCE AL SOLO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA -SI RIFERISCE AL SOLO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.*
L'art 519 cod proc pen non consente di estendere al giudizio di appello la disposizione dell'art 102 cod proc pen, dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado. Pertanto il giudice di appello non puo revocare la condanna al risarcimento dei danni ed alle spese per il fatto che la parte civile non sia comparsa nel giudizio di gravame. (Conf 113453, 113028, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)