diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3681 del 27/05/1983 (Rv. 428582 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - PROVVEDIMENTO CONTENENTE L'ORDINE DI INTEGRAZIONE - NATURA ORDINATORIA - CONSEGUENZE - SUA ERRONEITÀ - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE D'APPELLO - NECESSITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428582-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - PROVVEDIMENTO CONTENENTE L'ORDINE DI INTEGRAZIONE - NATURA ORDINATORIA - CONSEGUENZE - SUA ERRONEITÀ - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE D'APPELLO - NECESSITÀ - EFFETTI.*

Il provvedimento di integrazione del contraddittorio in grado di appello ha natura ordinatoria e, come tale, non è idoneo a pregiudicare la decisione della causa. Pertanto, quando tale provvedimento risulti errato perché emesso in presenza di cause scindibili o perché siano stati effettivamente evocati in giudizio tutti i litisconsorti e la prova della citazione sia in Atti, il giudice di appello deve rilevare tale erroneità escludendo che l'omissione del disposto adempimento determini l'inammissibilità del gravame. (V 1781/77, mass n 385503; (V 2026/74, mass n 371476).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)