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Sez. 3, Sentenza n. 7795 del 20/12/1986 (Rv. 449747 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CAUSE SCINDIBILI - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449747-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CAUSE SCINDIBILI - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento di integrazione del contraddittorio in grado d'appello ha natura ordinatoria e, come tale, non è idoneo a pregiudicare la decisione della causa. Consegue che, qualora tale provvedimento risulti illegittimo in quanto emesso in presenza di cause scindibili, la mancata integrazione del contraddittorio non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, restando inapplicabile l'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ. che presuppone l'inscindibilità delle cause. (Conf 3681/83, mass n 428582).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)