Sez. 6, Sentenza n. 12499 del 24/03/1988 Ud. (dep. 15/12/1988) Rv. 179934 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - SOGGETTO ATTIVO - QUALITÀ DI COMMERCIANTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - SOGGETTO ATTIVO - QUALITÀ DI COMMERCIANTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il reato di frode nell'Esercizio del commercio ex art. 515 cod. pen. può essere commesso da chiunque agisca nell'Esercizio di un'attività commerciale, non essendo essenziale la qualità di commerciante. (nella fattispecie è stato ritenuto responsabile il collaboratore della titolare del negozio di alimentari). (Conf mass n 122596).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)