Sez. 6, Sentenza n. 8180 del 03/10/1972 Ud. (dep. 09/12/1972) Rv. 122596 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - SOGGETTO ATTIVO - NOZIONE.*
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - SOGGETTO ATTIVO - NOZIONE.*
Il reato di frode nell'Esercizio del commercio puo essere commesso da chiunque agisca nell'Esercizio di un'attivita commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico. Possono pertanto essere soggetti attivi del reato, non soltanto il titolare della ditta, ma anche i dipendenti, i familiari, il rappresentante o il semplice mandatario, ed anche il socio che rappresenti la ditta e che non abbia ingerenza nella consegna della merce, sempre che abbia concorso in qualsiasi modo nel fatto delittuoso. Non e richiesta la qualita di commerciante, ma e sufficiente che l'attivita delittuosa si esplichi nell'Esercizio di un atto obbiettivamente commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, cosicche anche il privato agricoltore o l'artigiano che vende i suoi prodotti direttamente al consumatore puo essere soggetto attivo del reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)