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Sez. 1, Sentenza n. 4074 del 08/07/1985 (Rv. 441598 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONI IN PRIMO GRADO - EQUIPARABILITÀ ALLO ATTO DI CITAZIONE - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO - PRESSO IL PROCURATORE D'APPELLO E NON PRESSO LA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITÀ - ESTENSIBILITÀ DELLA PROCURA PER L'APPELLO AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441598-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONI IN PRIMO GRADO - EQUIPARABILITÀ ALLO ATTO DI CITAZIONE - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO - PRESSO IL PROCURATORE D'APPELLO E NON PRESSO LA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITÀ - ESTENSIBILITÀ DELLA PROCURA PER L'APPELLO AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*

L'atto, con il quale la causa viene riassunta in primo grado, dopo che il giudice d'appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ne abbia disposto la rimessione, pur spiegando una funzione introduttiva, non è equiparabile all'atto di citazione, in quanto interviene in un procedimento già in precedenza instaurato, sia pur in modo irregolare. Ne consegue che la notificazione di detto atto riassuntivo, nei confronti della parte che si sia costituita a mezzo di procuratore in Sede d'appello, va effettuata presso detto procuratore, non presso la parte personalmente, ai sensi degli artt. 170 cod. proc. civ. e 125 disp. Att. Cod. proc. civ., mentre resta in proposito irrilevante se la procura conferita in quella Sede conferisca al difensore la rappresentanza processuale anche davanti al giudice di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)