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Sez. 1, Sentenza n. 4175 del 18/09/1978 (Rv. 393796 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - AMMISSIONE AL PASSIVO DEL SOLO CAPITALE RICHIESTO DAL CREDITORE, ED ESCLUSIONE DEGLI INTERESSI E DELLE SPESE LEGALI - RIMEDI - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - DOMANDA DI INSINUAZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393796-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - AMMISSIONE AL PASSIVO DEL SOLO CAPITALE RICHIESTO DAL CREDITORE, ED ESCLUSIONE DEGLI INTERESSI E DELLE SPESE LEGALI - RIMEDI - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - DOMANDA DI INSINUAZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*

In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora il creditore abbia chiesto l'ammissione del proprio credito al passivo non solo per il capitale, ma anche per interessi e spese legali, ancorche, per tali ultime voci, in via condizionata e con riserva di presentazione dei documenti giustificativi, ed il Commissario liquidatore abbia ammesso il capitale, ma esplicitamente escluso dall'elenco delle passivita detti interessi e spese, le ragioni del creditore medesimo possono essere tutelate esclusivamente in Sede di opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art 209 secondo comma, in relazione all'art 98 della legge fallimentare, e non anche pertanto, con domanda di insinuazione tardiva.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)