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Sez. 1, Sentenza n. 5764 del 31/10/1981 (Rv. 416468 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA CONSEGUENTE ALLA SENTENZA N. 155 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE COATTA DI ISTITUTO DI CREDITO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416468-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA CONSEGUENTE ALLA SENTENZA N. 155 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE COATTA DI ISTITUTO DI CREDITO - ESTENSIONE.*

Ai sensi dell'art. 209 secondo comma della legge fallimentare, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1980, l'opposizione avverso lo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, da parte dei creditori in tutto od in parte esclusi, è soggetta al termine di quindici giorni con decorso non dalla data del deposito dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, ma bensì dalla data di ricezione della raccomandata con la quale il Commissario liquidatore dà notizia a detti creditori esclusi dei relativi provvedimenti. Questo principio opera anche nella liquidazione coatta di istituto di credito, atteso che, pure in tale ipotesi, la suddetta opposizione resta regolata dalla legge fallimentare, e non dalla disciplina di cui agli artt. 77 e seguenti della legge bancaria 7 marzo 1938 n. 141, applicabile al diverso caso della domanda di ammissione tardiva di crediti non esaminati dal liquidatore. (V 4175/78, mass n 393796).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)