Sez. 1, Sentenza n. 3090 del 24/10/1974 (Rv. 371560 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - ESECUZIONE FORZATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - RISPETTIVI ELEMENTI SOGGETTIVI - GIUDIZI CAUTELARI - COLPA GRAVE O DOLO - NECESSITA - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - ESECUZIONE FORZATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - RISPETTIVI ELEMENTI SOGGETTIVI - GIUDIZI CAUTELARI - COLPA GRAVE O DOLO - NECESSITA - CONDIZIONI.*
L'art 96 cod proc civ che sancisce, nel suo primo comma, la responsabilita per danni della parte che ha agito e resistito in giudizio con mala fede e colpa grave e, nel secondo comma, quella della parte che ha intrapreso una procedura esecutiva o cautelare senza il relativo diritto e la normale prudenza, postula, nella prima ipotesi, una condotta processuale qualificata dal dolo, consistente nella consapevolezza, nella parte stessa, del proprio torto, oppure dalla colpa grave, ravvisabile nel fatto della parte medesima di non aver avvertito l'ingiustizia della propria pretesa come le sarebbe stato facile se avesse impiegato anche una scarsa diligenza; mentre, nella seconda ipotesi, esigendo l'inesistenza del diritto a tutela del quale e stato eseguito il provvedimento cautelare in senso lato o e stata iniziata l'esecuzione forzata, addossa all'attore una responsabilita anche a titolo di colpa lieve. La norma va unitariamente interpretata nel senso che la responsabilita piu generica e meno rigorosamente considerata, prevista dal primo comma, ha una portata generale, non circoscritta ai soli giudizi di cognizione, ma estensibile a quei casi relativi a giudizi cautelari, che non rientrano nella previsione del secondo comma, per l'esistenza del diritto per il quale e stato eseguito il provvedimento cautelare o e stata iniziata l'esecuzione forzata, nei quali casi debbono ricorrere ai fini della responsabilita aggravata, gli estremi del dolo o della colpa grave. (V 2209'72, mass n 359495; 879'72, mass n 357104).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)