diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1590 del 23/01/2013 (Rv. 625062 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA | Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - Mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta - Inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva - Giudice competente - Individuazione.
Stato
decisa il 2013-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625062-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA

La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta, a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può essere proposta soltanto al giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione e non davanti al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)