Sez. 3, Sentenza n. 1590 del 23/01/2013 (Rv. 625062 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA | Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - Mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta - Inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva - Giudice competente - Individuazione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA
La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta, a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può essere proposta soltanto al giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione e non davanti al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)