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Sez. 1, Sentenza n. 2444 del 15/03/1988 (Rv. 458217 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE RESA SU RICORSO BASATO SULL'ART. 360 N. 4 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA SENTENZA - NECESSITÀ - RIFERIMENTO AGLI ATTI E DETERMINAZIONI ADOTTATE SULLE CAMERE DI CONSIGLIO PRECEDENTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458217-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE RESA SU RICORSO BASATO SULL'ART. 360 N. 4 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA SENTENZA - NECESSITÀ - RIFERIMENTO AGLI ATTI E DETERMINAZIONI ADOTTATE SULLE CAMERE DI CONSIGLIO PRECEDENTI - INAMMISSIBILITÀ.*

L'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., che consente l'impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione, ove resa su ricorso basato sull'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (a seguito della parziale illegittimità di detto art. 395 cod. proc. civ., dichiarata dalla Corte costituzionale con pronuncia n. 17 del 1986), è configurabile solo con riferimento al contenuto della sentenza medesima, nell'originale depositato in cancelleria, non anche in relazione agli Atti ed alle determinazioni adottate nell'unica o più camere di consiglio occorse per giungere alla deliberazione finale, che hanno carattere provvisorio e Rilevanza meramente interna. (V 17/86 Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)