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Sez. L, Sentenza n. 5259 del 29/11/1989 (Rv. 464426 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONI (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORI DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464426-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONI (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORI DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'errore di fatto che può dar luogo all'Azione di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. è ravvisabile quando venga supposto un fatto incontrovertibilmente escluso o venga, al contrario, considerato inesistente un fatto positivamente accertato, in conseguenza non già di un errore di giudizio, ma di un errore di percezione delle risultanze processuali, che si concretizzi in una svista materiale, immediatamente rilevabile dagli Atti, senza necessità di particolari indagini; ove invece risulti una vera e propria omissione di valutazione di un fatto che abbia formato oggetto di indagine, e quindi di discussione, nel corso del processo concluso con la sentenza denunziata, deve ravvisarsi un errore di giudizio, che esclude il ricorso alla revocazione della sentenza. (V 487/88, mass n 456984; (V 2444/88, mass n 458217).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)