Sez. 2, Sentenza n. 3613 del 11/04/1987 (Rv. 452558 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE - TRATTAZIONE DELLA CAUSA - CONCLUSIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DA PARTE DEL GIUDICE - SUCCESSIVA RIAPERTURA O PROSECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE - TRATTAZIONE DELLA CAUSA - CONCLUSIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DA PARTE DEL GIUDICE - SUCCESSIVA RIAPERTURA O PROSECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
La trattazione della causa davanti al giudice istruttore, ancorché sia iniziata senza l'osservanza dell'ordine di iscrizione nello apposito ruolo di udienza, si esaurisce quando il giudice medesimo, adottato un provvedimento, sia pure di semplice rinvio, sottoscriva il relativo verbale, sicché ne resta preclusa una successiva riapertura o prosecuzione. Pertanto, con riguardo alla prima udienza in grado d'appello, e dopo che l'istruttore, su istanza dello appellante, abbia disposto il rinvio della causa e firmato il verbale, la successiva comparizione dell'appellato, anche se venga irritualmente menzionata in prosecuzione nel verbale stesso, con una conferma del precedente provvedimento di rinvio ed una nuova firma dell'istruttore, non è qualificabile come valida attività processuale, e, quindi, non esclude l'inammissibilità del gravame incidentale contenuto nella comparsa di risposta depositata all'atto di detta comparizione, per inosservanza del termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ. (rilevabile anche d'ufficio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)