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Sez. 1, Sentenza n. 9655 del 16/11/1994 (Rv. 488634 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Appello incidentale - Proposizione nella udienza successiva a quella di comparizione - Inammissibilità - Inosservanza del termine della prima udienza per la proposizione dell'appello incidentale - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Limite.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488634-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE

Ai fini della proposizione dell'appello incidentale, l'espressione "prima udienza" contenuta nell'art. 343 cod. proc. civ. indica l'udienza di comparizione nella quale vi sia stato lo svolgimento di attività processuale, anche se limitata ad un provvedimento di mero rinvio della trattazione ad un'udienza successiva, con la conseguenza che in tale udienza non può essere più proposto l'appello incidentale, anche se il rinvio era stato disposto con la formula della "salvezza dei diritti di prima udienza". L'inosservanza del termine della prima udienza per la proposizione dell'appello incidentale, essendo destinato a disciplinare l'ammissibilità dell'impugnazione, che è materia di ordine pubblico, sottratta alla disponibilità delle parti, può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, col solo limite del giudicato conseguente alla mancata impugnazione della pronuncia esplicita in ordine all'ammissibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)