Sez. 1, Sentenza n. 6021 del 02/12/1985 (Rv. 443165 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI UN MINORE - DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - RECLAMO - DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI UN MINORE - DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - RECLAMO - DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento, che la Corte d'appello, in Sede di reclamo avverso decreto del tribunale per i minorenni ed a norma dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983 n. 184, adotti in ordine al temporaneo affidamento di un minore, rispetto al quale sia stata in precedenza disposta la sospensione dell'Esercizio della potestà dei genitori, non è impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto non risolve contestazioni fra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, ma ha la funzione di provvedere in via provvisoria alla cura degli interessi del minore, e non è idoneo ad acquistare autorità di giudicato, restando sempre revocabile e modificabile. (V 1306/83, mass n 426097).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)