Sez. U, Sentenza n. 424 del 21/01/1988 (Rv. 456971 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI NELL'INTERESSE DEL MINORE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI NELL'INTERESSE DEL MINORE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
I provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, contemplati dall'art. 10 secondo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184 nel corso del processo d'adozione e fino all'affidamento preadottivo, anche quando dispongano la sospensione dei genitori dalla potestà e la nomina di un tutore o di affidatari provvisori, sono privi di carattere decisorio, ed integrano Atti di volontaria giurisdizione, in quanto non risolvono controversie su diritti soggettivi, con statuizioni idonee ad acquistare autorità di giudicato, ma assolvono ad una funzione meramente cautelare e provvisoria, essendo destinati a perdere efficacia con la conclusione di detto processo, e restando comunque modificabili e revocabili nel corso del processo stesso. Contro detti provvedimenti, pertanto, ancorché resi dalla Corte d'appello in Sede di reclamo avverso decreti del tribunale, deve escludersi l'esperibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (V 6220/86, mass n 448480; (Conf 6021/85, mass n 443165; (contra 2151/85, mass n 440028).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)