Sez. L, Sentenza n. 2254 del 24/02/1993 (Rv. 481068 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Onnicomprensività - Estremi ex art. 1 legge n. 297 del 1982 - Sostituzione della "continuità" della prestazione con la "non occasionalità" della medesima - Portata.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione
L'art. 2120 cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982, detta, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, una nozione di retribuzione onnicomprensiva diversa da quella che la precedente normativa fondava sulla "continuità", in quanto sostituisce al predetto concetto quello, diverso e più ampio, della "non occasionalità, che, attenendo non alla frequenza dell'erogazione ma all'omogeneità del relativo titolo rispetto al normale svolgimento del rapporto di lavoro, consente di comprendere anche indennità non continuative, purché non occasionali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)