diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7326 del 28/06/1995 (Rv. 493158 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Principio di onnicomprensività ex art. 2120 cod. civ. ed "ex lege" n. 297 del 1982 - Derogabilità - Condizione.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493158-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

Il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120, nel testo novellato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale la relativa retribuzione debba esser compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che le parti collettive non abbiano inteso apportare in modo chiaro ed univoco un'eccezione a tale regola.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)