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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 giugno 1970, causa 3/70

Decisione
decisa il 1970-06-17
ECLI
ECLI:EU:C:1970:55

Epigrafe

Nel procedimento 3-70 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Conseil de prud'hommes d'appel di Mons (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra CAISSE DE COMPESATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DES CHARBONNAGES DU COUCHANT DE MONS e FRANCESCA DI BELLA, VEDOVA BENINATO, residente in Catania, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 42, n. 6, lettera a), del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, modificato dal regolamento 1/64 del Consiglio del 18 dicembre 1963, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore (relatore), presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi, W. Strauß e J. Mertens de Wilmars, giudici; J. Gand, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Il Beninato, lavoratore di nazionalità italiana, era stato assicurato in Italia per otto settimane, tra il 1o settembre 1943 e il 31 luglio 1944, indi nel Belgio, ove per oltre 10 anni aveva lavorato nelle miniere di carbone, cioè fino al 1o giugno 1959, data in cui veniva collocato in pensione per invalidità. La pensione veniva interamente corrisposta dagli enti previdenziali belgi. Il Beninato decedeva il 19 gennaio 1962 all'età di 38 anni. La sua vedova, Francesca Di Bella, residente in Catania (Italia), fruiva di una pensione di reversibilità corrisposta dal Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Caisse de prévoyance de Mons.
paragrafo 2
Con decisione notificata alla signora Di Bella il 31 dicembre 1965, la Caisse de compensation pour allocations familiales des Charbonnages du Couchant, di Mons, respingeva la domanda di assegni familiari per un figlio convivente con la vedova. Il rifiuto veniva motivato col fatto che, a norma dell'articolo 42, n. 6, del regolamento 3, come modificato dal regolamento 1/64 entrato in vigore il 1o febbraio 1964, gli assegni familiari sono retti dalla legislazione italiana e sono a carico degli enti previdenziali italiani.
paragrafo 3
Su ricorso della signora Di Bella, il Conseil de prud'hommes de première instance di Mons, sezione operai, con sentenza 30 gennaio 1969, accoglieva la domanda relativa agli assegni familiari; la Caisse de compensation interponeva appello contro questa sentenza l'11 marzo 1969 e il Conseil de prud'hommes d'appel di Mons, con sen tenza 15 novembre 1969, decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte l'interpretazione dell'espressione «è stato assoggettato alla legislazione» di cui all'articolo 42, n. 6, lettera a), del regolamento 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, sottoponendole le seguenti questioni pregiudiziali :
paragrafo 4
1) Se l'espressione debba intendersi nel senso che si deve ritenere che il lavoratore defunto è stato assoggettato alla legislazione solo se possedeva i requisiti per l'acquisto del diritto di cui trattasi a suo favore o a favore dei suoi aventi causa. 2) Nell'ipotesi in cui l'orfano risieda nel territorio di uno Stato membro nel quale il lavoratore defunto ha maturato periodi assicurativi insufficienti per aver diritto alle prestazioni contemplate dalla legislazione del paese di residenza, se l'ente competente del paese debitore della pensione o della rendita sia tenuto a versare gli assegni familiari agli aventi causa.
paragrafo 5
La sentenza del Conseil de prud'hommes d'appel di Mons è stata registrata nella cancelleria della Corte il 16 gennaio 1970.
paragrafo 6
A norma dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, il 23 marzo 1970, e, il 10 aprile 1970, il governo della Repubblica italiana.
paragrafo 7
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 8
La Commissione e il governo della Repubblica italiana hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 5 maggio 1970.
paragrafo 9
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 maggio 1970.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate davanti alla Corte

paragrafo 1
La Commissione rileva in sostanza quanto segue :
paragrafo 2
Le questioni interpretative deferite alla Corte sono originate dalla modifica del testo dell'articolo 42 del regolamento n. 3.
paragrafo 3
Nell'edizione originale la disposizione recitava : «Se la legislazione del paese competente prevede, in caso di morte del capofamiglia, degli assegni familiari a favore dei figli, hanno diritto a tali assegni anche i figli che risiedono o sono allevati nel territorio di un altro Stato membro».
paragrafo 4
Poiché la legislazione belga stabilisce che vengano concessi gli assegni familiari a favore dei figli in caso di decesso del capofamiglia, nella fattispecie poteva venire risolta la questione, senza ulteriori difficoltà, applicando il combinato disposto del vecchio articolo 52 del regolamento 3 e dell'articolo 69 del regolamento 4.
paragrafo 5
Il regolamento 1/64 del Consiglio, del 18 dicembre 1963, ha modificato l'articolo 42 del regolamento 3, il cui n. 6 ha ora il seguente tenore :
paragrafo 6
«In caso di decesso di un lavoratore salariato o assimilato che non dia diritto ad una rendita d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro, la concessione degli assegni familiari per i suoi figli è regolata dalle seguenti norme : a) Se il lavoratore deceduto è stato assoggettato alla legislazione di un solo Stato membro e se l'orfano risiede o è allevato nel territorio di un altro Stato membro, gli assegni familiari sono dovuti con formemente alla legislazione del primo Stato membro come se l'orfano risiedesse o fosse allevato in questo paese; b) Se il lavoratore deceduto è stato assoggettato alla legislazione di più Stati membri e : i) se l'orfano risiede o è allevato nel territorio di uno di questi Stati, gli assegni familiari sono dovuti in conformità della legislazione di questo Stato membro».
paragrafo 7
L'applicazione meramente letterale dell'articolo 42, n. 6, lettera b), fatta propria dalla Caisse de compensation, non consente di corrispondere a favore dell'orfano il supplemento di pensione, che in Italia sostituisce gli assegni familiari. Infatti il Beninato aveva maturato in Italia solo otto settimane assicurative, mentre la legislazione italiana richiede un minimo di sei mesi; d'altro canto, anche se sommando i periodi assicurativi maturati dal Beninato in Belgio e in Italia, conformemente a quanto dispone l'articolo 27 del regolamento 3, risultasse acquisito il diritto ad una frazione della pensione a favore dell'orfano, come stabilisce la legislazione italiana, tale frazione non potrebbe venir corrisposta a norma dell'articolo 28, n. 2, del regolamento 4, il quale recita :
paragrafo 8
«Se i periodi d'assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in base alla legislazione di uno degli Stati membri non raggiungono complessivamente 6 mesi, non è concessa alcuna prestazione in base a tale legislazione».
paragrafo 9
Tale conclusione e inconciliabile con 10 spirito del regolamento 1/64. Detto regolamento non può avere lo scopo di privare gli interessati delle prestazioni che potrebbero loro spettare se il lavoratore defunto avesse prestato la sua opera sotto un solo regime; il sistema attuale è perciò lacunoso.
paragrafo 10
Stando cosi le cose, l'unica soluzione conforme allo spirito e agli scopi del trattato e del regolamento 3 è quella di stabilire, nel caso in cui un periodo assicurativo non sia sufficiente a far attribuire una quota di pensione a norma dell'articolo 28, n. 2, del regolamento 4, che tale periodo non è stato maturato nello Stato di cui trattasi ai sensi dell'articolo 42, n. 6, del regolamento 3. L'espressione «assoggettato alla legislazione», usata nell'articolo 42, n. 6, lettera a), del regolamento 3 deve essere dunque interpretata nel senso che il lavoratore defunto non va considerato «assoggettato alla legislazione» se non sussistono i presupposti che consentono agli aventi causa di fruire delle prestazioni di cui trattasi. Tale interpretazione, tuttavia, non può venire estesa alle altre disposizioni del regolamento 3, nelle quali ricorre la stessa espressione.
paragrafo 11
Il governo della Repubblica italiana rileva quanto segue :
paragrafo 12
Il n. 6 dell articolo 42 del regolamento 3 va interpretato tenendo presente la struttura generale dell'articolo stesso. Dai primi quattro numeri dell'articolo 42 risulta che, per stabilire quale Stato debba corrispondere gli assegni familiari spettanti al beneficiario di una pensione o di una rendita, si deve distinguere a seconda che detta pensione o rendita vada corrisposta in forza della legislazione di un solo Stato membro oppure in forza della legislazione di più Stati membri. Nella seconda ipotesi, l'elemento residenza può implicare una modifica della competenza per il versamento degli assegni familiari da un paese all'altro. Il n. 5 costituisce una deroga a questo sistema, in quanto la residenza dell'orfano è irrilevante per la determinazione della competenza.
paragrafo 13
Al contrario, il n. 6 applica un criterio che presenta grande analogia con quello dei nn. 1-4, in quanto distingue a seconda che il lavoratore defunto sia stato sottoposto alla legislazione di un solo Stato membro (lettera a) oppure alla legislazione di più Stati membri (lettera b).
paragrafo 14
L'unica interpretazione logica del n. 6, lettera a) dell'articolo 42, nell'ambito della struttura generale di questo articolo, è la seguente :
paragrafo 15
Un lavoratore può venire considerato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro solo se ha effettivamente maturato in questo Stato il minimo previsto dalla legge perché possano conseguirne degli effetti giuridici in materia previdenziale.
paragrafo 16
I nn. 1 e 2, che in un certo senso possono considerarsi paralleli alle lettere a) e b) del n. 6, fanno ricorso all'espressione «pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione», sottolineando così che l'ipotesi contemplata è quella in cui sussistono i presupposti per l'acquisizione del diritto. L'espressione «assoggettato alla legislazione», di cui al n. 6 va intesa nello stesso senso; il lavoratore che ha svolto una determinata attività durante un certo periodo non può essere considerato come soggetto ad una legislazione in vista di questa attività, se detta legislazione non riconosce alla stessa attività alcun effetto giuridico. Quest'interpretazione concorda espressamente con l'articolo 28, n. 2, del regolamento 4.
paragrafo 17
Per contro, una diversa interpretazione dell'articolo 42, n. 6, del regolamento 3 creerebbe un vuoto giuridico; è inconcepibile che il regolamento 3, adottato per coordinare le legislazioni interne degli Stati membri, abbia inteso, nella complessa materia degli assegni familiari a favore dei figli minorenni dei lavoratori deceduti, stabilire che nessuno Stato membro debba versarli, pur se il lavoratore ha prestato la sua opera sul territorio della Comunità.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 2
3/4 Se il lavoratore defunto è stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro e l'orfano risiede o è allevato sul territorio di un altro Stato membro, gli assegni familiari sono retti dalla legislazione del primo Stato membro, come se l'orfano risiedesse o fosse allevato in questo paese. Se il lavoratore defunto è stato soggetto alla legislazione di più Stati membri e l'orfano risiede o è allevato sul territorio di uno di questi Stati, gli assegni familiari sono retti dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro.
paragrafo 3
5/8 La situazione giuridica che ha dato origine al rinvio presenta la caratteristica che il lavoratore defunto ha lavorato successivamente, ed è stato assicurato, in Italia e nel Belgio. Tuttavia, il periodo assicurativo maturato a norma della legislazione italiana è stato inferiore al minimo di 6 mesi, previsto in Italia per l'acquisto di qualsiasi diritto, e detta situazione non può venire sanata valendosi del principio del cumulo. La legislazione italiana stabilisce infatti che l'orfano di un lavoratore percepisce gli assegni familiari sotto forma di supplementi o aumenti alla pensione vedovile; va quindi applicato l'articolo 28, n. 2, del regolamento 4, a norma del quale, per le pensioni di reversibilità, «se i periodi d'assicurazione … compiuti in base alla legislazione di uno degli Stati membri non raggiungono complessivamente 6 mesi, non è concessa alcuna prestazione in base a tale legislazione». È perciò esclusa ogni possibilità di cumulo.
paragrafo 5
10/11 Il problema interpretativo così posto può venir risolto solo alla luce degli scopi perseguiti dagli articoli 48-51 del trattato, i quali costituiscono la base del regolamento 3. Tali disposizioni, che hanno lo scopo di assicurare al lavoratore ed ai suoi aventi causa dei vantaggi corrispondenti ai vari periodi lavorativi e assicurativi maturati, non consentono d'interpretare il regolamento 3 in modo tale da impedire agl'interessati di fruire di determinate prestazioni a causa della loro residenza.
punto 1
Con sentenza 15 novembre 1969, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 gennaio 1970, il Conseil de prud'hommes d'appel di Mons ha deferito alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, le seguenti questioni vertenti sull'interpretazione dell'espressione «è stato assoggettato alla legislazione», contenuta nell'articolo 42, n. 6, lettera a), del regolamento 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, come modificato dall'articolo 1 del regolamento 1/64/CEE del Consiglio : 1. Se l'espressione debba intendersi nel senso che si deve ritenere che il lavoratore defunto è stato assoggettato alla legislazione solo se possedeva i requisiti per l'acquisto del diritto di cui trattasi a suo favore o a favore dei suoi aventi causa. 2. Nell'ipotesi in cui l'orfano risieda nel territorio di uno Stato membro nel quale il lavoratore defunto ha maturato periodi assicurativi insufficienti per aver diritto alle prestazioni contemplate dalla legislazione del paese di residenza, se l'ente competente del paese debitore della pensione o della rendita sia tenuto a versare gli assegni familiari agli aventi causa. In forza dell'articolo 42, n. 6, del regolamento 3, in caso di decesso di un lavoratore salariato dal quale non sorga alcun diritto a pensione, per infortunio sul lavoro b per malattia professionale, a norma della legislazione di uno Stato membro, la corresponsione degli assegni familiari a favore dei figli superstiti è disciplinata diversamente a seconda che il lavoratore defunto sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro oppure a quella di più Stati membri.
punto 9
Le questioni deferite dal Conseil de prud'hommes d'appel di Mons mirano dunque essenzialmente a far stabilire se, con l'espressione «assoggettato alla legislazione», l'articolo 42, n. 6, del regolamento 3 possa riferirsi alla legislazione di uno Stato membro anche nel caso in cui essa non abbia alcuna incidenza sull'acquisto di un diritto a prestazioni.
punto 12
Per quanto riguarda più specificamente il sistema instaurato dal n. 6 dell'articolo 42, il tener conto, oltre che della legislazione nel cui ambito il lavoratore defunto ha sostanzialmente acquistato il diritto alla pensione, anche di una legislazione alla quale egli è stato temporaneamente soggetto, senza però poterne trarre alcun vantaggio, equivarrebbe a privare completamente degli assegni familiari l'orfano che risiede nel territorio di quest'ultimo Stato, qualora non sussista alcun diritto a prestazioni cui detti assegni possano venir ricollegati.
punto 13
Tale risultato sarebbe in contrasto sia con lo scopo degli articoli 48-51 del trattato, sia col fine più specifico dell'articolo 42, n. 6, del regolamento 3, il quale mira a garantire comunque il versamento degli assegni familiari corrispondenti ai periodi assicurativi maturati dal lavoratore defunto in uno o più Stati membri, indipendentemente dal luogo di residenza degli aventi causa.
punto 14
Ne consegue che l'espressione «assoggettato alla legislazione», nell'ambito dell'articolo 42, n. 6, va interpretata in modo da escludere la presa in considerazione di ogni legislazione che non possa far acquistare un diritto.
punto 15
Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che l'espressione «è stato assoggettato alla legislazione» di cui all'articolo 42, n. 6, lettera a), del regolamento 3, implica che si deve ritenere che il lavoratore defunto è stato soggetto alla legislazione solo se possedeva i requisiti necessari per l'acquisto, a suo favore o a favore dei suoi aventi causa, del diritto di cui trattasi.
punto 16
La seconda questione va di conseguenza risolta nel senso che, se l'orfano risiede nel territorio di uno Stato membro nel quale il lavoratore defunto non ha maturato periodi assicurativi sufficienti a fargli acquistare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del paese di residenza, l'ente previdenziale competente dei paese debitore della pensione o della rendita deve versare gli assegni familiari agli aventi causa.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
17/18 Le spese esposte dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo della Repubblica italiana, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa di merito, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al Conseil de prud'hommes d'appel di Mons, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni della Commissione delle Comunità europee e del governo della Repubblica italiana, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 48-51 e 177, visto il regolamento 3 del Consiglio relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, come modificato dal regolamento del Consiglio 18 dicembre 1964 n. 1/64, in ispecie gli articoli 27 e 42, visto il regolamento n. 4 del Consiglio che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento 3, in ispecie l'articolo 28, n. 2, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, statuendo sulle questioni ad essa deferite dal Conseil de prud'hommes d'appel di Mons, con sentenza 15 novembre 1969, afferma per diritto : 1o L'espressione «è stato assoggettato alla legislazione», di cui all'articolo 42, n. 6, lettera a), del regolamento 3, va intesa nel senso che si deve ritenere che il lavoratore defunto è stato soggetto alla legislazione solo se possedeva i requisiti necessari per l'acquisto, a suo favore o a favore dei suoi aventi causa, del diritto di cui trattasi. 2o Se l'orfano risiede sul territorio di uno Stato membro nel quale il lavoratore defunto ha maturato periodi assicurativi insufficienti a fargli acquistare il diritto alle prestazioni contemplate dalla legislazione del paese di residenza, l'ente previdenziale competente del paese debitore della pensione o della rendita, è tenuto a versare gli assegni familiari agli aventi causa.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 17 giugno 1970. Lecourt Monaco Pescatore Donner Trabucchi Strauß Mertens de Wilmars Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 17 giugno 1970. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze